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martedì 11 dicembre 2007

Farmaci Fascia C Senato: Bersani perde...la Turco e Federfarma impongono il loro diktat alle Parafarmacie

Emendamento presentato dal senatore Banti che accoglie in pieno le richieste di Federfarma e la Turco per evitare di concedere la vendita dei Farmci di fascia C alle parafarmacie. LA LOBBY VINCE MA NOI NON CI ARRENDIAMO!

2.200

Il Relatore (Banti Pd-Ulivo)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

(Disposizioni in materia di farmacie e di classificazione di medicinali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino del settore delle farmacie, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare una più adeguata assistenza farmaceutica, mediante una revisione del criterio del numero di residenti necessario a legittimare l'istituzione di una farmacia, nonché l'introduzione di ulteriori criteri derogatori, in aggiunta a quello già previsto dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che tengano conto anche della necessità di assicurare tale servizio in caso di consistenti e ripetute concentrazioni di persone in determinati luoghi, come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali, centri commerciali e grandi strutture di vendita;

b) ridefinire l'istituto del decentramento di farmacie, rendendo obbligatorio, eventualmente a seguito di sorteggio, il trasferimento della farmacia nella sede decentrata o istituendo una sede farmaceutica aggiuntiva nella zona decentrata;

c) armonizzare la disciplina della titolarità delle farmacie private affidate a singoli farmacisti, a società di persone costituite da farmacisti e a società cooperative a responsabilità limitata costituite da farmacisti, individuando anche il limite di età, comunque non superiore ai settanta anni, oltre il quale un farmacista non può essere titolare individuale o direttore della farmacia gestita dalla società;

d) stabilire, fermo restando il diritto di prelazione dei comuni per l'acquisizione della titolarità del 50 per cento delle nuove farmacie, nuove modalità per l'assegnazione delle farmacie private, sulla base di concorsi per soli titoli; prevedere, a tal fine, specifiche e differenziate maggiorazioni di punteggio per coloro che hanno prestato la loro attività in farmacie sussidiate; prevedere uno specifico punteggio per l'attività svolta dal farmacista, come titolare o dipendente, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; individuare il punteggio al di sotto del quale il partecipante al concorso è considerato non idoneo; confermare l'idoneità al concorso come requisito per l'acquisto di una farmacia, anche per successione; riservare l'acquisizione di farmacie rurali sussidiate a farmacisti di età inferiore a quaranta anni, fatte salve motivate eccezioni; riservare una quota delle farmacie messe a concorso a raggruppamenti di almeno tre farmacisti, con obbligo di trasformazione del raggruppamento in società, in caso di conseguimento della farmacia;

e) prevedere che, in sede di prima applicazione, delle nuove norme concorsuali non possono partecipare ai concorsi i titolari di farmacia, fatta eccezione per i titolari di farmacie rurali sussidiate;

f) liberalizzare gli orari di apertura delle farmacie, fermi restando i livelli minimi di servizio che devono essere assicurati da ciascun esercizio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di specifica competenza, del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini, i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.

3. I commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono abrogati. Al dodicesimo comma dello stesso articolo, le parole: ''un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni''.

4. All'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: ''per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale'' sono inserite le seguenti: ''e per gli accordi inerenti alle convenzioni con le farmacie pubbliche e private''.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla base dei dati di farmacovigilanza e della documentazione scientifica disponibile, nonché tenendo conto della classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura adottata in altri Paesi dell'Unione europea, sottopone a revisione l'elenco dei medicinali attualmente sottoposti al regime di vendita su prescrizione medica, individuando i medicinali di uso consolidato che possono essere utilizzati con sufficiente sicurezza dai cittadini senza necessità di prescrizione medica, e provvedendo alla conseguente modifica della loro classificazione ai fini della fornitura».

Discussione del 5 dicembre 2007 Fascia C alla commissione Industria del Senato

Riportiamo la sintesi della discussione tenuta il 4-12-dicembre 2007 in commissione industria n° 10 del Senato a riguardo l’accantonamento ( che non vuol dire eliminazione ma guadagnare tempo per cercare di raggiungere un compromesso sull art. 2 ( Fascia C) ddl 1644 sulle liberalizzazioni

(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attivita' produttive e commerciali, nonche' interventi in settori di rilevanza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, il sottosegretario BUBBICO ne chiede l'accantonamento.

Il relatore BANTI (PD-Ulivo) si associa, ricordando che sull' argomento è in atto una approfondita discussione con le parti interessate e l'accantonamento è finalizzato ad arrivare alla formulazione di un testo condiviso da sottoporre in votazione.

I senatori BORNACIN (AN), STEFANI (LNP) e POSSA (FI) si dichiarano contrari alla proposta di accantonamento, ritenendo preferibile passare alla votazione della proposta di stralcio dell'articolo 2.

Il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) dichiara la propria contrarietà all'accantonamento ritenendo più opportuna la soppressione dell'articolo 2.

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) manifesta il proprio consenso alla proposta di accantonamento.

Il senatore GIARETTA (PD-Ulivo) si dichiara favorevole all'accantonamento, ritenendo che vi siano ancora le condizioni affinchè la Commissione possa maturare un consenso sulla modifica dell'articolo 2, la cui attuale formulazione ha suscitato non poche perplessità tra le diverse forze politiche. Motiva quindi la propria posizione ricordando la rilevanza delle varie problematiche in materia: dalla inefficienza del sistema di concorsi pubblici per l'assegnazione della licenza di farmacia, alla necessità di preservare le funzioni di servizio pubblico svolte dalle farmacie, dall'esigenza di aprire il mercato anche al fine di contenere i rialzi dei prezzi, agli effetti positivi ottenuti con i primi provvedimenti di liberalizzazione in tema di farmaci. L'accantonamento permetterebbe quindi di tenere conto della concertazione in atto con le categorie interessate per arrivare ad un testo condiviso.

Il senatore POSSA (FI) ritiene che la maggioranza non può più rinviare il momento delle decisioni.

Il senatore CURSI (AN) si esprime a favore della proposta di stralcio ritenendo che la sede più idonea per un esame organico della materia sia la Commissione sanità alla quale, rende noto, è stato assegnato il disegno di legge n. 1817-vicies recante norme sulla prescrizione dei farmaci di fascia C. Dichiara quindi di fare proprio l'emendamento 2.1, recante la proposta di stralcio.

Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) ritiene sia preferibile accantonare l'articolo 2 poichè, a suo avviso, lo stralcio di tale disposizione vanificherebbe non solo tutto il lavoro svolto in questi mesi nella Commissione, ma anche la concertazione in atto con le categorie interessate. A tale proposito, rende noto che sono imminenti riunioni dei Gruppi di maggioranza, proprio per risolvere le delicate questioni sottese all'articolo 2.

Il senatore GALARDI (SDSE) si esprime a favore dell'accantonamento, ricordando che la Commissione, come metodo di lavoro, ha sempre accettato proposte in tal senso anche quando provenivano dall'opposizione. D'altronde, un temporaneo rinvio dell'esame dell'articolo 2, è solamente finalizzato a concedere un ulteriore periodo di riflessione, senza precludere le altre proposte alternative.

La senatrice NEGRI (Aut) si esprime a favore della proposta di accantonamento.

Il senatore MANINETTI (UDC) , ritiene assolutamente urgente la convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per decidere il prosieguo dell'iter del provvedimento.

Il senatore PARAVIA (AN) , stigmatizzando l'atteggiamento ostruzionistico della maggioranza, sottolinea con forza la necessità di un chiarimento in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore ADDUCE (PD-Ulivo) richiama la Commissione ad un maggiore senso di responsabilità, in considerazione della delicatezza delle questioni in esame, al fine di superare sterili contrapposizioni tra maggioranza e opposizione.

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) ricordando la propria posizione critica sull'articolo 2, sottolinea la necessità che la Commissione discuta nel merito il problema per giungere ad una soluzione condivisa.

Il senatore BANTI (PD-Ulivo) , espresso rammarico per la contingente situazione di contrapposizione, ribadisce la propria posizione favorevole ad un temporaneo accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 2, ricordando che, stante la natura eterogenea dell'articolato, esso non preclude l'esame degli altri articoli sui quali non sussistono pari difficoltà.

Il senatore GARRAFFA (PD-Ulivo) respinge le accuse di ostruzionismo mosse dall'opposizione.

Il presidente SCARABOSIO , atteso l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rimette la decisione sul prosieguo dell'iter del provvedimento all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi che si riunirà domattina alle ore 8,30 in luogo della Commissione plenaria, raccogliendo altresì l'orientamento favorevole dei Commissari a sconvocare anche l'odierna seduta notturna.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Rinviato a quando? Ad oggi ancora non sappiamo nulla , sappiamo che sono forti le pressioni di Federfarma di stralciare l’articolo mentre ParafarmaciaMArche, FEF ANPI stanno contattando senatori per portarli sulle nostre posizioni.

lunedì 10 dicembre 2007

Fascia C: lettera di ParaFarmaciaMarche ai Senatori in risposta alle propste Federfarma

Lettera Inviata al presiedente Scarabosio e ai componenti della Commissione n° 10 Industria Senato . Risposta e Commenti a Siri sulle Proposte Federfarma per eliminiazione art n° 2 ddl 1644.In pratica evitare che alla parafarmacie sia consentita la vendita di farmaci di fascia c con ricetta.......

Porto Recanati 08/12/07

Illustre Senatore
Aldo Scarabosio
Presidente

Illustri Senatori
Componenti

X Commissione Industria,
Commercio, Turismo

Senato della Repubblica

Illustre Presidente, Illustri Senatori,


Il presidente di Federfarma dott. Siri vi ha inviato una lettera a riguardo della fattibilità dell’ipotesi di affidare all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) il compito di eliminare l’obbligo di ricetta medica su alcuni farmaci di fascia C (a ricetta bianca per intenderci) di uso consolidato in modo da consentire la vendita nelle parafarmacie indipendenti e quelle dei supermercati. Questa proposta detta di “de listing” sommata alle altre (riduzione del quorum da 4000 a 3800 , farmacie nei grandi centri commerciali ecc..) dovrebbe evitare, secondo il punto di vista di Federfarma la concessione della possibilità di vendita dei farmaci di fascia C con ricetta anche alle Parafarmacie.

Tale operazione, è una delle proposte di Federfarma e del Tavolo sul Farmaco a cui sono state ostinatamente tenute fuori le associazioni referenti delle parafarmacie (es. ANPI e FEF e dei liberi farmacisti) quindi tale tavolo non risulta rappresentativo di tutte le realtà della categoria.

Ma vediamo in dettaglio la proposta, riporterò le argomentazioni portate da Federfarma e le considerazioni di noi titolari di Parafarmacie delle Marche ma che sono condivise dalle altre associazioni di parafarmacie (es. ANPI e FEF) e dei farmacisti non titolari. Il più delle volte sotto la parvenza di argomentazioni e di sicurezza , vengono fuori delle proposte poco applicabili oppure di scarsa influenza rispetto ad uno status quo che i titolari di farmacia (17000 su 55000 non titolari iscritti agli ordini) difendono con ogni mezzo.

1) argomentazione Federfarma: “Il delisting potrebbe essere applicato, senza creare particolari rischi per gli utenti, a farmaci per il trattamento di dermatosi allergiche o infiammatorie, vitaminici, analgesici e lassativi, per un fatturato complessivo annuo di circa 500 milioni di euro, a fronte di una spesa per farmaci di fascia C con obbligo di ricetta medica pari attualmente a circa 3.000 milioni di euro. La categoria dei farmaci senza obbligo di ricetta medica, che ha un fatturato di circa 2.000 milioni di euro condiviso da farmacie ed esercizi alternativi, verrebbe incrementata del: 25%.” Tali farmaci verrebbero de-classificati a farmaci senza obbligo di ricetta medica (con un’operazione cosiddetta di delisting), in linea con quanto avviene già oggi negli altri Paesi europei, nei quali l’elenco di medicinali che non necessitano di ricetta medica è più ampio di quello italiano.

Considerazioni dei titolari di parafarmacia: la proposta risulta poco fattibile in tempi brevi dato che L’ AIFA dovrebbe esaminare la documentazione di sicurezza tossicologica e di farmacovigilanza post-marketing di una moltissimi medicnali aggravando il lavoro già gravoso dell’agenzia stessa. Inoltre la proposta risulta poco fattibile in sé in quanto non è detto che dopo tale esame l’Agenzia declassi il medicinale oggi in fascia C.

Risultato probabile: pochissimi farmaci verrebbero declassati e soprattutto dopo almeno 2-3 anni, cioè si rimanderebbe di fatto l’effetto di liberalizzazione del mercato dei farmaci di fascia C

2) argomentazione di Federfarma : La categoria dei farmaci senza obbligo di ricetta medica, che ha un fatturato di circa 2.000 milioni di euro condiviso da farmacie ed esercizi alternativi, verrebbe incrementata del 25%.Ma soprattutto, aumentando il numero dei medicinali senza obbligo di ricetta medica, si amplierebbe la gamma di medicinali sui quali è possibile praticare sconti, a tutto vantaggio dei cittadini che oggi si trovano a dover fare i conti con aumenti di prezzi e tariffe in vari altri settori (alimentari, benzina, assicurazioni, mutui). Ipotizzando una riduzione di prezzo del 20% per i medicinali oggetto di delisting, si determinerebbe un risparmio per i cittadini di circa 100 milioni di euro l’anno.

Considerazioni dei titolari di parafarmacia l’operazione invocata di “delisting” è in genere richiesta dalle case farmaceutiche alle autorità regolatorie e anche qui lo Stato non può costringere un azienda a obbligare ad una “declassificazione” di un medicinale

Risultato probabile: pochissimi farmaci verrebbero declassati (vedi sopra) e dopo molto tempo quindi sarebbero pochi i farmaci su cui sarebbe possibile fare sconti. Si svuoterebbe di fatto l’operazione calmierante sui prezzi delle liberalizzazioni.

3) considerazione Federfarma: Per tali farmaci (fascia C), inoltre, è previsto l’obbligo per il farmacista di informare il paziente dell’esistenza di farmaci equivalenti/generici, cioè con lo stesso principio attivo, meno costosi. Il ricorso a tale soluzione ha fatto sì che, per vari medicinali, tra i quali un noto ansiolitico come il Tavor, le vendite di medicinali equivalenti/generici abbiano superato quelle della specialità medicinale di marca, con risparmi per i cittadini fino al 40% del prezzo.

Considerazioni dei titolari di parafarmacia: anche i colleghi farmacisti presenti obbligatoriamente nelle Parafarmacie e corner parafarmacia dei supermercati sono farmacisti e quindi obbligati ad informare il paziente, basta specificarlo ulteriormente nell’art. 2 del ddl 1644 sulle liberalizzazioni.

4) Considerazione Federfarma: …….. del pacchetto di proposte alternative all’articolo 2 del DDL Bersani-ter AS 1644 (vendita di farmaci con ricetta in esercizi diversi dalle farmacie), elaborate dal tavolo tecnico sul servizio farmaceutico, istituito dal Ministro della salute Livia Turco. Il tavolo – mi permetto di ricordare - ha individuato una serie di interventi che, in estrema sintesi, consentirebbero di assegnare in tempi brevi circa 2.200 farmacie a farmacisti non titolari, garantire un servizio ancora più capillare e rendere più flessibili gli orari di apertura delle farmacie

Considerazioni dei titolari di parafarmacia: vediamo punto per punto le proposte fatte per favorire l’apertura di 2200 farmacie

q Proposta 1 Federfarma: Riduzione del numero di abitanti necessario per l'apertura di una farmacia. Oggi la legge prevede l'apertura di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con meno di 12.500 abitanti e di una farmacia ogni 4.000 abitanti nei Comuni con più di 12.500 abitanti. Il tavolo propone di consentire in tutti i Comuni (indipendentemente dal numero dei residenti) l'apertura di una farmacia ogni 3.800 abitanti. .
Possibilità di aprire una farmacia anche senza rispettare il requisito del numero minimo di abitanti, nel caso la farmacia più vicina sia difficilmente raggiungibile

NOTA 1 chi e come si definisce difficilmente raggiungibile una farmacia? Sarà definita nella fantomatica legge? La noma è fumo negli occhi, pubblicità per bloccare le liberalizzarioni è poco o scarsamente applicabile. Il tutto finirebbe in ricorsi e contro- ricorsi alla magistatura amministrativa e visto i tempi della giustizia in Italia il tutto sarebbe bloccato.. Quale vantaggio avrebbe il cittadino da questa “riforma”? La speranza teorica di avere qualche farmacia , ma di fatto niente in pratica se si considera anche il criterio della distanza almeno 1500 metri).

Proposta 2 Federfarma: Possibilità di garantire il servizio farmaceutico, nei piccolissimi centri, dove una farmacia non potrebbe sopravvivere tramite l'apertura di un dispensario farmaceutico, cioè di una piccola succursale della farmacia più vicina;

NOTA 2: ma questo è gia possibile con l’attuale normativa quindi questo punto è solo pubblicità per il pubblico, l’insistere su tale punto evidenzia che l’attuale legge non riesce a far aprire farmacie e favorisca il pubblico perché i titolari vogliono preservare il loro spazio commerciale

Proposta 3 Federfarma: Apertura di farmacie negli aeroporti, nelle principali stazioni ferroviarie e nei grandi snodi autostradali;

NOTA 3: anche qui norma ambigua si parla di tutti gli aereoportii? Quali sono le principali stazioni? Come e chi le definisce? La fantomatica riforma? Per grandi stazioni ferroviarie si intendono Roma, Milano, Torino, Napoli? Se si probabilmente è già così quindi a che serve la noma? Le farmacie già ci sono. Si parla in tutte le stazioni capoluogo di provincia o di regione? Il restare nel vago è il modo migliore per non fare niente

Proposta 4 Federfarma : Apertura di farmacie nei grandi centri commerciali;

NOTA 4: Come si definiscono i grandi centri commerciali? La superficie? E poi perchè no a quelli di minore grandezza ? Questa è una norma che crollerebbe un minuto dopo basta fare un ricorso alla commissione Antitrust. Anche qui ricorsi e vagezza di proposte

proposta 6 Federfarma: Snellimento delle modalità di assegnazione delle 2.000-2.200 nuove farmacie. Oggi, la legge prevede una procedura complessa basata su un concorso per titoli ed esami; in molte Regioni i concorsi vengono bloccati da lungaggini burocratiche e da ricorsi.

NOTA 5: questa è la prova provata che il sistema attuale non funziona e non funzionerà neppure con questa finta riforma…..i concorsi non si fanno quseta è la realtà….e non si fanno perché chi ha la farmacia difende con i denti il proprio territorio commerciale , cioè la sede farmaceutica

proposta 7 Federfarma: Il tavolo propone di introdurre un metodo di assegnazione basato solo sui titoli dei candidati. Il primo concorso, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, verrebbe riservato esclusivamente ai farmacisti non titolari e ai farmacisti rurali sussidiati (cioè ai titolari di farmacie situate nei centri con meno di 3.000 abitanti). Non parteciperebbero al concorso, facendo quindi un passo indietro, i titolari di farmacie urbane, e anche i comuni rinuncerebbero a esercitare il diritto (oggi previsto dalla legge) di acquisire direttamente la metà delle farmacie disponibili.

NOTA 6: questo è il capolavoro della “tecnica cambiare tutto perché nulla cambi” del fumo negli occhi…che fondamento giuridico ha la norma che prevede di escludere da un concorso un professionista? Su quali basi? E' Anticostituzionale! I tribunali sarebbero invasi da una marea di ulteriori ricorsi, di fatto in mano agli stessi titolari che la userebbero come arma di blocco corporativo….in breve dopo qualche mese tutto si arenerebbe come succede ora…..è la pianta organica che blocca il tutto

q Infine una considerazione finale all’affermazione di Federfarma "Il nuovo Codice dei medicinali, approvato qualche giorno fa dal Consiglio dei ministri, prevede che il ministero della salute individui in quali casi il farmacista possa consegnare un farmaco in assenza di prescrizione. Tale norma e’ applicabile senza rischi in farmacia, dove il paziente e’ conosciuto a tutto tondo, nelle patologie di cui soffre e nei farmaci prescritti dal medico di famiglia; non sarebbe, invece, applicabile con altrettanta sicurezza in una parafarmacia dove, a parità di preparazione professionale, il farmacista non puo’ conoscere gli altri farmaci assunti dal paziente e prescritti dal medico.

q NOTA: Nelle Parafarmacie, per obbligo di legge, è sempre presente un Farmacista laureato e abilitato alla professione come per i colleghi titolari di Farmacia. Risulta difficile capire però come mai magicamente in Parafarmacia il farmacista non puo’ conoscere gli altri farmaci assunti dal paziente e prescritti dal medico e in Farmacia si! Su quali basi? Il luogo Farmacia rende il farmacista capace di leggere nella mente dei pazienti? Cosa preclusa ai farmacisti operanti in tali strutture? La laurea in farmacia la diamo ai muri o alle persone che hanno studiato?

Speriamo di avervi dato ulteriori spunti per una valutazione imparziale per l’approvazione dell’ art 2 del ddl 1644. Inoltre siamo disponibili anche ad un compromesso(vedi il successivo punto 2)

Per questo le Chiediamo:

1)di appoggiare e favorire l’approvazione dell’art. n° 2 della ddl 1644 (in discussione lla commissione n° 10 industria dell Senato ) che concedano alle parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C sottoponendole agli stessi controlli a cui sono poste le farmacie in modo che non ci siano differenze e tutti i professionisti/imprenditori siano alla pari.

2) in alternativa si faccia lei promotore (parli con i suoi colleghi della commissione industria del Senato) di un nuovo emendamento di compromesso che conceda la vendita alle parafarmacie dei farmaci di fascia C con alcune limitazioni relative alla natura di alcuni farmaci es. permettendo la vendita ai soli farmaci con ricetta ripetibile

Confidiamo in una sua disponibilità alla continuazione dell’opera di liberalizzazione delle professioni già iniziata con il decreto Bersani 1

La rigraziamo fin da ora se vorrà ascoltarci.

Grazie e cordiali saluti

dott. Leonardo Marchitto


Portavoce ParafarmaciaMarche