2.200
Il Relatore (Banti Pd-Ulivo)
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 2.
(Disposizioni in materia di farmacie e di classificazione di medicinali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino del settore delle farmacie, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare una più adeguata assistenza farmaceutica, mediante una revisione del criterio del numero di residenti necessario a legittimare l'istituzione di una farmacia, nonché l'introduzione di ulteriori criteri derogatori, in aggiunta a quello già previsto dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che tengano conto anche della necessità di assicurare tale servizio in caso di consistenti e ripetute concentrazioni di persone in determinati luoghi, come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali, centri commerciali e grandi strutture di vendita;
b) ridefinire l'istituto del decentramento di farmacie, rendendo obbligatorio, eventualmente a seguito di sorteggio, il trasferimento della farmacia nella sede decentrata o istituendo una sede farmaceutica aggiuntiva nella zona decentrata;
c) armonizzare la disciplina della titolarità delle farmacie private affidate a singoli farmacisti, a società di persone costituite da farmacisti e a società cooperative a responsabilità limitata costituite da farmacisti, individuando anche il limite di età, comunque non superiore ai settanta anni, oltre il quale un farmacista non può essere titolare individuale o direttore della farmacia gestita dalla società;
d) stabilire, fermo restando il diritto di prelazione dei comuni per l'acquisizione della titolarità del 50 per cento delle nuove farmacie, nuove modalità per l'assegnazione delle farmacie private, sulla base di concorsi per soli titoli; prevedere, a tal fine, specifiche e differenziate maggiorazioni di punteggio per coloro che hanno prestato la loro attività in farmacie sussidiate; prevedere uno specifico punteggio per l'attività svolta dal farmacista, come titolare o dipendente, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; individuare il punteggio al di sotto del quale il partecipante al concorso è considerato non idoneo; confermare l'idoneità al concorso come requisito per l'acquisto di una farmacia, anche per successione; riservare l'acquisizione di farmacie rurali sussidiate a farmacisti di età inferiore a quaranta anni, fatte salve motivate eccezioni; riservare una quota delle farmacie messe a concorso a raggruppamenti di almeno tre farmacisti, con obbligo di trasformazione del raggruppamento in società, in caso di conseguimento della farmacia;
e) prevedere che, in sede di prima applicazione, delle nuove norme concorsuali non possono partecipare ai concorsi i titolari di farmacia, fatta eccezione per i titolari di farmacie rurali sussidiate;
f) liberalizzare gli orari di apertura delle farmacie, fermi restando i livelli minimi di servizio che devono essere assicurati da ciascun esercizio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di specifica competenza, del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini, i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
3. I commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono abrogati. Al dodicesimo comma dello stesso articolo, le parole: ''un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni''.
4. All'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: ''per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale'' sono inserite le seguenti: ''e per gli accordi inerenti alle convenzioni con le farmacie pubbliche e private''.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla base dei dati di farmacovigilanza e della documentazione scientifica disponibile, nonché tenendo conto della classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura adottata in altri Paesi dell'Unione europea, sottopone a revisione l'elenco dei medicinali attualmente sottoposti al regime di vendita su prescrizione medica, individuando i medicinali di uso consolidato che possono essere utilizzati con sufficiente sicurezza dai cittadini senza necessità di prescrizione medica, e provvedendo alla conseguente modifica della loro classificazione ai fini della fornitura».
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