lunedì 10 dicembre 2007

Fascia C: una proposta di compromesso di ParaFarmaciaMarche

Noi Tutti siamo per la Fascia C "intera"(cioè per tutte le ricette ripetibili e non ripetibili ma abbiamo elaborato una proposta di compromesso, al fine comunque di ottenere un risultao anche parziale sulla lotta per la fascia C e cioè concedere alle parafarmacia la vendita dei farmaci fascia C con la sola ricetta medica ripetibile.....sarebbe una cosa parziale...ma sempre un passo avanti.
E' stata proposta e inviata ai senatori della commissione industria del Senato...


Emendamento “Dispensazione medicinali”

art 2 disegno di legge Senato n° 1644

Allegato 1

All’ art 2 del DDL Senato n° 1644 è aggiunto il seguente comma:

……………..

3.1 Sono esclusi dalla possibilità di vendita negli esercizi commerciali indicati nel comma precedente i medicinali dispensabili con ricetta medica da rinnovare volta per volta di cui all’art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219

L’articolo n° 2 in questione risulterebbe così modificato:

Art. 2.

(Dispensazione dei medicinali
esclusi dall’assistenza farmaceutica)

1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell’articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell’ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall’autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell’articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere dispensati i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

3.1 Sono esclusi dalla possibilità di vendita negli esercizi commerciali indicati nel comma precedente i medicinali dispensabili con ricetta medica da rinnovare volta per volta di cui all’art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219

4. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere dispensati i medicinali, come prescritto dal comma 3 del presente articolo, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico sia di chiusura.

5. È abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto dal presente articolo.

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