giovedì 13 dicembre 2007

Lettera di ParaFarmaciaMArche ai "capi "del Partito Democratico

Lettera inviata ai "Capi" del Partito Democratico per mostrate la profonda delusione dei liberi farmacisti difronte all'emendamento Banti-Federfarma


Al Segretario del Partito Democratico Walter Veltroni,

a Rosy Bindi

a Enrico Letta

a Romano Prodi

a Luigi Bersani

a Dario Franceschini

al Segretario Regionale Marche del PD

PORTO RECANATI 13/12/07

Gentile Segretario nazionale e regionale, e “capi” del Partito Democratico,

C’è una categoria oggi quella dei liberi farmacisti (cioè farmacisti che non proprietari di farmacia) che è profondamente delusa dal comportamento di ministri e senatori che appartengono al vostro partito che è nato suscitando grosse speranze, di essere più liberi, più eguali, con stesse opportunità di lavoro e di esprimere la propria professionalità cosa sottolineata da tutti nel PD alla nascita, ma che poi nei fatti nella pratica quotidiana porta a difendere gli interessi consolidati, i modi da vecchia politica, proteggere gli interessi di potenti lobby……..insomma del tutto come prima.

NON C’E’ ERRORE PIU’ GRANDE PER UN POLITICO RIFORMATORE CHE SUSCITARE SPERANZE CHE NON VENGONO MANTENUTE. DOV’E AL NUOVA STAGIONE?

Ora cercherò di spiegare i motivi di questa disillusione e direi disperazione.

Mi presento sono il dott. Leonardo Marchitto portavoce di un gruppo di farmacisti marchigiani, titolari di una Parafarmacia che dopo il decreto Bersani ha avuto la possibilità di esercitare per la prima volta la professione per cui ha studiato e siamo stati abilitati dallo Stato a fare cioè: quella di farmacista ma solo per la vendita di farmaci senza ricetta (SOP e OTC).

Le Parafarmacie sono già una realtà ben presente (in tutta Italia circa 1400) nella nostra regione io personalmente ho la mia attività a Porto Recanati ma i miei colleghi sono presenti nelle seguenti città marchigiane:

Macerata, Porto Recanati, Fermo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Castelfidardo, Camerino, Cupra Marittima, Castel di Lama,Pesaro, Fano, Grottammare, Comunanza, Ascoli Piceno, Montecosaro, Matelica, Corridonia, Monte San Giusto, Camerano, Jesi, Chiaravalle, Fermignano, Cagli, ecc...

Attualmente nelle nostre Parafarmacie, in presenza di un farmacista laureato, abilitato e iscritto all'ordine come in quelle di tutta Italia, sono dispensati i farmaci che non hanno bisogno di ricetta medica.

Recentemente è presente all'attenzione della Commissione Industria e attività produttive del Senato il ddl n° ddl 1644 (provvedimento sulle liberalizzazioni già approvato alla Camera) che all'articolo 2 propone di permettere la vendita dei farmaci di fascia C (cioè i farmaci prescritti dal Medico ma che il cittadino paga di tasca propria, la ricetta bianca per intenderci) anche alle Parafarmacie in presenza di un farmacista.

Se questo provvedimento che sappiamo appoggiato dal ministro Bersani e dal sottosegretario Bubbico fosse stato approvato anche dalla Commissione Industria del senato ci avrebbe fatto capire che finalmente in Italia c’era una forza politica che voleva cambiare qualcosa, dare una scossa alle lobby agli interessi consolidati nel campo della distribuzione dei farmaci quelli dei titolari di farmacia rappresentati da Federfarma e dalle associazioni delle farmacie comunali

PURTROPPO NON E’ ANDATA COSI’ Il MINISTRO TURCO (PD) SI E’ DETTA SEMPRE “CONTRARISSIMA” AL PROVVEDIMENTO DI LIBERALIZZAZIONI INOLTRE L’11 DICEMBRE IN COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO I SENATORI BANTI ( PD E RELATORE) E GIARETTA SI SONO DETTI FAVOREVOLI A PROPOSTE CHE DI FATTO ACCETTANO QUELLE DI FEDERFARMA SOLO QUELLE DI UNA PARTE, LE RAPPRESENTANZE DELLE PARAFARMACIE NON SONO MAI STATE INVITATE A DICUTERE NEL COSIDDETTO “TAVOLO SUL FARMACO”

L’EMENDAMENTO BANTI N° 2.200 E’ STATO SCRITTO SOTTO DETTATURA DI FEDERFARMA , LA POLITICA CONCRETA DEL PD E’ QUELLA DI DIFENDERE LE LOBBY ALTRO CHE LIBERALIZZAZIONI UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITA’, TUTTI CITTADINI UGUALI SONO SOLO SPOT PUBBLICITARI……MA A FARE GLI SPOT E’ PIU’ BRAVO BERLUSCONI

Siamo delusi da questo comportamento, direi disperati da una situazione bloccata : chi ci diceva siamo con voi, con un nuovo modo di vedere la vita e la politica cci ha preso in giro perché non ha ascolatato le nostre semplici e giuste ragioni che spiego in breve:

vorremmo farle notare le seguenti cose:

· nelle nostre parafarmacie (come in tutte quelle italiane) sono presenti professionisti laureati e abilitati dallo Stato a fare la professione di Farmacista. Molti di questi già dipendenti di farmacie private nelle quali dispensavano ogni tipo di medicinale. Perchè ora in un'attività propria non potrebbero dispensare medicinali di fascia C (ricetta bianca)? La laurea la diamo ai muri della farmacia o al professionista? Il medico è medico perchè ha la laurea o perchè è proprietario di uno studio medico?

· le parafarmacie indipendenti ( ciè quelle non legate a supermercati in cui però è sempre presente un collega farmacista) sono circa 1200 delle 1400 totali, quindi stiamo parlando per la maggior parte di piccole attività commerciali non di mega gruppi anonimi.

· La quota di farmaci di fascia C è solo il 15 % del totale dei farmaci venduti mentre i farmaci di fascia A ( cioè i medicinali mutuabili) sono il 50 % del totale dei venduti. Quindi il mercato resterà in maggioranza ad appannaggio delle Farmacie. Se l’art. n° 2 del ddl 1644 sarà approvato le farmacie potranno vendere i farmaci OTC e SOP + i farmaci fascia C (ricetta bianca) mentre continueranno ad avere l’esclusiva dei farmaci di facia A. Il mercato sarà ridotto di poco per ti titolari di farmacia….ma permetterà alle nostre aziende di sopravvivere.

· L' art. 2 del ddl n° 1644 è innovativo perchè sostituisce il binomio farmaco- farmacia al binomio moderno farmaco-farmacista esaltando, la professionalità e non la struttura (la farmacia)

· Con le proposte di Federfarma (cioè l’emendamento 2.200 BANTI) in tutta Italia si aprirebbero 78 farmacie! Altro che le 2200 promesse da Federfarma- Banti!

· Nella nostra regione con lo stesso criterio dell’emendamento Banti-Federfarma si aprirebbe 1 sola nuova farmacia!

CIOE’ IL PD STA’ APPROVANDO IN SENATO UNA RIFORMA-TRUFFA DELLA DISRTIBUZIONE DEI FARMACI A FAVORE DELLE LOBBY DEI RICCHI E PROTETTI TITOLARI DI FARMACIA E A DANNO DELLE PARAFARMACIE E DEI LIBERI FARMACISTI NON PROTETTI DA NESSUNO.

UNO SCANDALO INTOLLERABILE!

Per questo vi chiediamo uno scatto di dignità, di ribellione al consolidato alle lobbies che bloccano il nostro paese entro il 17 dicembre prossimo in senato sarà possibile proporre dei sub emendamenti alla proposta vergognosa di BANTI per questo

LE CHIEDIAMO

1) di appoggiare e favorire l’approvazione dell’art. n° 2 della ddl 1644 (in discussione lla commissione n° 10 industria dell Senato ) che concedano alle parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C sottoponendole agli stessi controlli a cui sono poste le farmacie in modo che non ci siano differenze e tutti i professionisti/imprenditori siano alla pari.

2) in alternativa si faccia lei promotore (parli con i suoi colleghi della commissione industria del Senato) di un nuovo emendamento di compromesso che conceda la vendita alle parafarmacie dei farmaci di fascia C con alcune limitazioni relative alla natura di alcuni farmaci ( si veda allegato)

Confidiamo in una sua disponibilità alla continuazione dell’opera di liberalizzazione delle professioni già iniziata con il decreto Bersani 1


Infine le chiediamo di incontrarla urgentemente () per poterle illustrare la nostra proposta.

La rigraziamo fin da ora se vorrà ascoltarci.

Grazie

dott. Leonardo Marchitto

Portavoce ParaFarmaciaMarche

Blog: http://parafarmaciamarche.blogspot.com


Cordiali saluti


allegato 1

Sub-emendamento all’ emendamento BANTI n° 2.200

(Disposizioni in materia di farmacie e di classificazione di medicinali)

art 2 ddl 1644

Scopo: Proporre una proposta di compromesso (denominata “delisting rapido”) che consenta al processo di liberalizzazione nel settore farmaceutico di andare avanti, aumentando da subito la lista dei medicinali vendibili nelle parafarmacie. Esso eviterebbe il rischio che L’AIFA impieghi anni per delistare i molti farmaci dalla fascia C alla classificazione sop o otc.

Per iniziare e favorire l’operazione di delisting di farmaci a ricetta a quelli senza ricetta le parafarmacie sarebbero autorizzate a vendere da subito un certo numero di farmaci di fascia C (con ricetta) fino al loro definitivo delisting a farmaci senza ricetta.

La tipologia dei farmaci di fascia C, momentaneamente con ricetta da consentire alla vendita nelle parafarmacie è basata sul sistema internazionale di classificazione dei farmaci ATC (Anatomic Therapeutical Chemical Classification ) sistema riconosciuto a livello internazionale e gestito in Italia a cura del Ministero della Salute (riferimento Informatore Farmaceutico 2007)

Questo consentirebbe di aumentare le vendite di farmaci delle parafarmacie rendendo reali e non solo teoriche le liberalizzazioni in campo farmaceutico. Per la sua caratteristica di compromesso ha il pregio anche di accogliere le istanze di chi è “preoccupato” per la sicurezza nella dispensazione negli esercizi commerciali di farmaci particolarmente delicati come antitumorali, immunostimolanti, farmaci antimicrobici ecc.. (vedi allegato n°1 del documento)

Allegato 1

Art. 2.

(Disposizioni in materia di farmacie e di classificazione di medicinali)

1. omissis

2. omissis

3. omissis

4 omissis

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla base dei dati di farmacovigilanza e della documentazione scientifica disponibile, nonché tenendo conto della classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura adottata in altri Paesi dell'Unione europea, sottopone a revisione l'elenco dei medicinali attualmente sottoposti al regime di vendita su prescrizione medica, individuando i medicinali di uso consolidato che possono essere utilizzati con sufficiente sicurezza dai cittadini senza necessità di prescrizione medica, e provvedendo alla conseguente modifica della loro classificazione ai fini della fornitura».

6. In prima istanza di applicazione del comma 5 del presente articolo, al fine di consentire un rapido passaggio di farmaci attualmente con ricetta medica a medicinali vendibili senza obbligo di prescrizione,negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere dispensati i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

7. Sono esclusi dalla possibilità di vendita negli esercizi commerciali indicati nel comma precedente i medicinali riferibili alle categorie terapeutiche L (farmaci antineoplastici e immunomodulatori), J (antimicrobici generali uso sistemico), B (sangue e organi emopoietici) secondo la classificazione dei farmaci internazionale Anatomico Terapeutica Chimica (ATC, Anatomic Therapeutical Chemical Classification ) attualmente già gestita dal Ministero della Salute.

8. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere dispensati i medicinali, come prescritto dal comma 6 del presente articolo, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico sia di chiusura.

9. È abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto dal presente articolo.

mercoledì 12 dicembre 2007

Fascia C: ParaFarmaciaMarche propone ai Senatori della nostra Regione di appoggiare un emendamento alla proposta Banti-Federfarma

Lettera inviata ai Senatori Casoli,Ciccanti e Marconi
per chiedere appoggio ad una proposta che
modifica il maldestro emendamento Banti-Federfarma-Turco

Gentile senatore,

come sa ieri 11 dic 2007 in commissione industria del Senato il senatore Banti
ha presentato l’emendamento 2.200 che di fatto recepisce in toto le sole
proposte di Federfarma relative alle liberalizzazioini nel settore dei farmaci
(la fascia C per intenderci)
Questa proposta è una riforma truffa perche da calcoli fatti dal Movimento
Nazionale Liberi Farmacisti nella nostra regione con il quorum proposto
farmacie abitanti a 3800 (prima 4000) proposto da Federfarma nelle Marche su
287757 abitanti residenti al 31-12-2006 si aprirebbe una sola Farmacia! Il
motivo è che verrebbero riassorbite nel nuovo quorum le 3 farmacie
sopranumerarie
A livello nazionale su 17253365 abitanti alla stessa data si aprirebbero ben
78 farmacie! Le farmacie sopranumerarie riassorbite sarebbero 180….
Una riforma truffa! Dove sarebbero le 2200 nuoe farmacie promesse fa
Federfarma e avvallate dalla maggioranza?
Questa è la riforma truffa e gattopardesca di Federfarma-BANTI
(PD)-GIARETTA(PD)-TURCO(PD)-ALLOCCA (RIF COM)

Ora sappiamo che è possibile presentare entro il 17-dic-2007 ulteriori
subemendamenti al’emendamento Banti n° 2.200 in questione che prevede al comma
5 il cosiddetto delisting di farmaci di fascia C con ricetta a farmaci senza
obbligo di ricetta…delegando l’AIFA (Agenzia del Farmaco) ad effetuare tale
delisting.
Il grosso rischio, come per i concorsi di farmacia che vengono fatti con il
contagocce, è che l’operazione sia molto lunga e di fatto sia svuotata dalla
tempistica.
Per accelerare il processo abbiamo elaborato una proposta
di compromesso (denominata “delisting rapido”) (vedi allegato) che consenta al
processo di liberalizzazione nel settore farmaceutico di andare avanti,
aumentando da subito la lista dei medicinali vendibili nelle parafarmacie.
Esso eviterebbe il rischio che L’AIFA impieghi anni per “delistare” i molti
farmaci dalla fascia C alla classificazione sop o otc.
Per iniziare e favorire l’operazione di delisting di farmaci a ricetta a
quelli senza ricetta le parafarmacie sarebbero autorizzate a vendere da subito
un certo numero di farmaci di fascia C (con ricetta) fino al loro definitivo
delisting a farmaci senza ricetta.
La tipologia dei farmaci di fascia C, momentaneamente con ricetta da
consentire alla vendita nelle parafarmacie è basata sul sistema internazionale
di classificazione dei farmaci ATC (Anatomic Therapeutical Chemical
Classification ) sistema riconosciuto a livello internazionale e gestito in
Italia a cura del Ministero della Salute (riferimento Informatore
Farmaceutico 2007)
Questo consentirebbe di aumentare le vendite di farmaci delle parafarmacie
rendendo reali e non solo teoriche le liberalizzazionio in campo farmaceutico.
Per la sua caratteristica di compromesso ha il pregio anche di accogliere le
istanze di chi è “preoccupato” per la sicurezza nella dispensazione negli
esercizi commerciali di farmaci particolarmente delicati come antitumorali,
immunostimolanti, farmaci antimicrobici ecc

Le chiediamo di appoggiare tale emendamento.
Per questo chiediamo di incontrala entro domenica prossima in modo da
illustrale la proposta.
Cordiali saluti

dr Leonardo Marchitto

portavoce ParaFarmaciaMarche



Testo della proposta:(in grassetto i commi proposti che dovrebbero essere aggiunti alla proposta Banti)

Sub-emendamento all’ emendamento BANTI n° 2.200

(Disposizioni in materia di farmacie e di classificazione di medicinali)

art 2 ddl 1644

Scopo: Proporre una proposta di compromesso (denominata “delisting rapido”) che consenta al processo di liberalizzazione nel settore farmaceutico di andare avanti, aumentando da subito la lista dei medicinali vendibili nelle parafarmacie. Esso eviterebbe il rischio che L’AIFA impieghi anni per delistare i molti farmaci dalla fascia C alla classificazione sop o otc.

Per iniziare e favorire l’operazione di delisting di farmaci a ricetta a quelli senza ricetta le parafarmacie sarebbero autorizzate a vendere da subito un certo numero di farmaci di fascia C (con ricetta) fino al loro definitivo delisting a farmaci senza ricetta.

La tipologia dei farmaci di fascia C, momentaneamente con ricetta da consentire alla vendita nelle parafarmacie è basata sul sistema internazionale di classificazione dei farmaci ATC (Anatomic Therapeutical Chemical Classification ) sistema riconosciuto a livello internazionale e gestito in Italia a cura del Ministero della Salute (riferimento Informatore Farmaceutico 2007)

Questo consentirebbe di aumentare le vendite di farmaci delle parafarmacie rendendo reali e non solo teoriche le liberalizzazionio in campo farmaceutico. Per la sua caratteristica di compromesso ha il pregio anche di accogliere le istanze di chi è “preoccupato” per la sicurezza nella dispensazione negli esercizi commerciali di farmaci particolarmente delicati come antitumorali, immunostimolanti, farmaci antimicrobici ecc.. (vedi allegato n°1 del documento)

Allegato 1

Art. 2.

(Disposizioni in materia di farmacie e di classificazione di medicinali)

1. omissis

2. omissis

3. omissis

4 omissis

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla base dei dati di farmacovigilanza e della documentazione scientifica disponibile, nonché tenendo conto della classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura adottata in altri Paesi dell'Unione europea, sottopone a revisione l'elenco dei medicinali attualmente sottoposti al regime di vendita su prescrizione medica, individuando i medicinali di uso consolidato che possono essere utilizzati con sufficiente sicurezza dai cittadini senza necessità di prescrizione medica, e provvedendo alla conseguente modifica della loro classificazione ai fini della fornitura».

6. In prima istanza di applicazione del comma 5 del presente articolo, al fine di consentire un rapido passaggio di farmaci attualmente con ricetta medica a medicinali vendibili senza obbligo di prescrizione,negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere dispensati i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

7. Sono esclusi dalla possibilità di vendita negli esercizi commerciali indicati nel comma precedente i medicinali riferibili alle categorie terapeutiche L (farmaci antineoplastici e immunomodulatori), J (antimicrobici generali uso sistemico), B (sangue e organi emopoietici) secondo la classificazione dei farmaci internazionale Anatomico Terapeutica Chimica (ATC, Anatomic Therapeutical Chemical Classification ) attualmente già gestita dal Ministero della Salute.

8. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere dispensati i medicinali, come prescritto dal comma 6 del presente articolo, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico sia di chiusura.

9. È abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto dal presente articolo.



martedì 11 dicembre 2007

Farmaci di Fascia C: entro il 17 dic 2007: la presentazione di sub-emendamenti: un' ultima speranza?

DELISTING RAPIDO: Dalla discussione del 11 dic 2007 alla commissione industria Senato, una tenue speranza di sub emendamenti favorevoli alle parafarmacie? (da presentare entro il 17 dic 2007)
Possiamo ottenere ancora qualcosa specificando meglio il comma 5 dell ' emendamento presentato da Banti? (vedi in basso il comma 5)


Commento di ParaFarmaciaMarche: E' possibile attuare da subito la libera vendita, in attesa del "delisting" dell' AIFA per i medicinali di fascia C (in Italia con ricetta bianca) già venduti senza ricetta in altri paesi dell' Unione Europea ad es. dermatologici, per i colliri e gli antiacidi (inibitori di pompa protonica)?



Acquisito l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi, il presidente SCARABOSIO avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte testè presentate dal Relatore nonché agli emendamenti presentati dal Governo nella precedente seduta, è fissato per lunedì 17 dicembre, alle ore 18.

2.200 (BANTI)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

(Disposizioni in materia di farmacie e di classificazione di medicinali)

1. omissis

2. omissis

3. omissis

4 omissis

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla base dei dati di farmacovigilanza e della documentazione scientifica disponibile, nonché tenendo conto della classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura adottata in altri Paesi dell'Unione europea, sottopone a revisione l'elenco dei medicinali attualmente sottoposti al regime di vendita su prescrizione medica, individuando i medicinali di uso consolidato che possono essere utilizzati con sufficiente sicurezza dai cittadini senza necessità di prescrizione medica, e provvedendo alla conseguente modifica della loro classificazione ai fini della fornitura».

Farmaci Fascia C: Resoconto sommario della discussione alla commissione industria del senato

Questo è il resoconto sommario della discussione del 11 dic 2007 in commissone industria del Senato:

Nota di ParaFarmaciaMarche : Bubbico, sottosegretario dello Sviluppo Economico, si arrende ai plenipotenziari di Federfarma-Turco. Giaretta-Banti (pd)-Allocca (Rif Com) (della Maggioranza!): Il cavallo di troia della Ministra Turco in commissione lo scandalo di un governo che dice di essere per le liberalizzazioni e di fatto fa gli interessi di parte..... (BERSANI BATTI UN COLPO! CI SEI? CHE CI SEI A FARE NEL GOVERNO? ORMAI IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E' LA MINISTRA TURCO!)

Resoconto
Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il presidente SCARABOSIO , avvertendo che l'esame riprenderà dagli emendamenti riferiti all'articolo 2, dà la parola al Relatore.

Il relatore BANTI (PD-Ulivo) presenta l'emendamento 2.200, interamente sostitutivo dell'articolo 2, nonché il 13.202 anch'esso interamente sostitutivo dell'articolo 13. Illustrando la proposta 2.200, precisa che contempla anche le questioni contenute nell'articolo 7 e, ricordando che l'articolo 2 è stato introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, sottolinea che tale delicata materia necessitava ulteriori approfondimenti anche con riguardo al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni atteso che sulla materia vi è una competenza concorrente. Spiega che la proposta emendativa può essere suddivisa in due parti. La prima, afferente i commi 1 e 2, prevede una delega al Governo affinché adotti entro il breve termine di quattro mesi uno o più decreti legislativi, per i quali è previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni. La delega è diretta al riordino del settore delle farmacie, al fine, tra l'altro, di rivedere il criterio del numero dei residenti necessario a legittimarne l'insediamento. Tale revisione dovrebbe consentire l'apertura di nuove farmacie in un numero stimabile attorno alle duemila unità. Si prevede inoltre la ridefinizione dell'istituto del decentramento delle farmacie rendendo obbligatorio, eventualmente a seguito di sorteggio, il trasferimento della farmacia nella sede decentrata o istituendo una sede farmaceutica aggiuntiva nella zona decentrata. Si introduce inoltre un limite di età, pari a 70 anni, oltre il quale un farmacista non può essere titolare o direttore di farmacia. Si prevedono infine concorsi per soli titoli cui non possono partecipare i titolari di farmacia, fatta eccezione per i titolari di farmacie rurali sussidiate. Nella seconda parte recante i commi da 3 a 5, la proposta stabilisce, tra l'altro, che entro 90 giorni l'Agenzia italiana del farmaco riveda l'elenco dei medicinali attualmente sottoposti al regime di vendita su prescrizione. Ciò in quanto vi sono in Italia alcuni medicinali sottoposti a prescrizione che invece risultano commerciabili come farmaci da banco in altri paesi dell'Unione europea. Si vuole in tal modo arrivare ad una riduzione del numero dei medicinali sottoposti all'obbligo di prescrizione e renderne di conseguenza più libera la vendita.

Il senatore CURSI (AN) , intervenendo sull'ordine del lavori, solleva un problema di rispetto delle competenze attribuite alle singole Commissioni, rilevando che la materia affrontata dall'emendamento 2.200 dovrebbe essere esaminata dalla Commissione igiene e sanità.

I senatori BANTI (PD-Ulivo) e GIARETTA (PD-Ulivo) nel ricordare che già il testo trasmesso dalla Camera presentava disposizioni in materia di farmacie, richiamano l'attenzione sul fatto che la Commissione igiene e sanità si è già espressa con un articolato parere del quale la Commissione industria terrà senz'altro nel debito conto.

I senatori POSSA (FI) e BORNACIN (AN) chiedono la fissazione del termine per presentare subemendamenti.

Acquisito l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi, il presidente SCARABOSIO avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte testè presentate dal Relatore nonché agli emendamenti presentati dal Governo nella precedente seduta, è fissato per lunedì 17 dicembre, alle ore 18.

Passando all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, il relatore BANTI (PD-Ulivo) invita al ritiro di tutte le proposte, ad eccezione del 2.0.3, sul quale il parere è favorevole. Traendo spunto dall'emendamento 2.13, presenta poi la proposta 2.0.100 che novella la legge n. 248 del 2006, aggiungendo un articolo dopo il 2.

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) esprime apprezzamento per la proposta testè presentata dal Relatore.

Il sottosegretario BUBBICO esprime parere conforme a quello del Relatore, salvo che per l'emendamento 2.200 per il quale si rimette alla Commissione. Al riguardo, sottolinea che sarebbe stato più utile separare nettamente il profilo delle farmacie convenzionate quale presidio del Servizio sanitario nazionale dal profilo delle farmacie presso le quali erogare farmaci in regime libero. Il testo presentato dal Relatore non contiene questa fattispecie la quale avrebbe garantito due importanti esigenze: la sicurezza sanitaria per i farmaci prescritti dal medico e la libertà del consumatore per quanto riguarda la scelta del rivenditore limitatamente ai farmaci totalmente a carico dei cittadini. In tal modo, il consumatore avrebbe avuto la possibilità di rivolgersi all'esercizio ritenuto di maggiore gradimento e in grado di offrire i servizi migliori anche sotto il profilo del prezzo. Prende atto che questo modello non è stato ritenuto interessante per il nostro Paese. Comunque l'emendamento presentato dal Relatore consente di superare una situazione che ha resistito senza mutamenti per decenni.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.0.100, nonchè sull'emendamento 13.202.

Il PRESIDENTE raccoglie l'orientamento della Commissione di procedere con l'esame delle proposte dirette ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2.

Il senatore GIARETTA (PD-Ulivo) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.0.100 rilevando che la parziale apertura del mercato, ottenuta con i provvedimento approvati lo scorso anno, ha messo in luce dinamiche distorsive della concorrenza che sono già state oggetto di segnalazioni da parte dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Osserva che il settore della distribuzione all'ingrosso dei medicinali è in alcuni casi gestito da società che esercitano anche il commercio al dettaglio. Tale situazione determina, di conseguenza, una posizione dominante che si presta a comportamenti discriminatori nei confronti degli altri dettaglianti.

Il senatore POSSA (FI) preannuncia il proprio voto contrario poichè la formulazione della proposta 2.0.100 potrebbe pregiudicare i normali meccanismi di mercato. Ricorda, peraltro, che già esistono normative idonee a colpire eventuali situazioni distorsive della concorrenza.

Il senatore MANINETTI (UDC) esprime a sua volta forti perplessità sul punto, ravvisando la necessità di un approfondimento in quanto il testo presentato dal Relatore potrebbe non innovare la legislazione vigente in materia di antitrust o anche compromettere gravemente le leggi naturali di mercato.

Il senatore BORNACIN (AN) preannuncia la propria contrarietà, rilevando che la proposta testè presentata va in senso opposto rispetto all'intento di liberalizzazione del mercato che sembra caratterizzare il disegno di legge in esame e si rischia peraltro di produrre una iper-regolamentazione. Sottolinea poi che i grossisti possono essere portati ad escludere o differenziare i dettaglianti anche in base a ragionevoli considerazioni economiche, quale la capacità di pagare nei termini da parte delle farmacie. Osserva infine che il termine "reiterata" appare piuttosto vago.

Il senatore STEFANI (LNP) premesso che a suo avviso è impossibile regolamentare il mercato, ritiene che la proposta non impedirà ai distributori all'ingrosso di escogitare sistemi penalizzanti per i rivenditori al dettaglio.

Il presidente SCARABOSIO, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alle sedute di domani, raccogliendo l'orientamento della Commissione di sconvocare l'odierna seduta notturna.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

Farmaci Fascia C Senato: Bersani perde...la Turco e Federfarma impongono il loro diktat alle Parafarmacie

Emendamento presentato dal senatore Banti che accoglie in pieno le richieste di Federfarma e la Turco per evitare di concedere la vendita dei Farmci di fascia C alle parafarmacie. LA LOBBY VINCE MA NOI NON CI ARRENDIAMO!

2.200

Il Relatore (Banti Pd-Ulivo)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

(Disposizioni in materia di farmacie e di classificazione di medicinali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino del settore delle farmacie, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare una più adeguata assistenza farmaceutica, mediante una revisione del criterio del numero di residenti necessario a legittimare l'istituzione di una farmacia, nonché l'introduzione di ulteriori criteri derogatori, in aggiunta a quello già previsto dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che tengano conto anche della necessità di assicurare tale servizio in caso di consistenti e ripetute concentrazioni di persone in determinati luoghi, come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali, centri commerciali e grandi strutture di vendita;

b) ridefinire l'istituto del decentramento di farmacie, rendendo obbligatorio, eventualmente a seguito di sorteggio, il trasferimento della farmacia nella sede decentrata o istituendo una sede farmaceutica aggiuntiva nella zona decentrata;

c) armonizzare la disciplina della titolarità delle farmacie private affidate a singoli farmacisti, a società di persone costituite da farmacisti e a società cooperative a responsabilità limitata costituite da farmacisti, individuando anche il limite di età, comunque non superiore ai settanta anni, oltre il quale un farmacista non può essere titolare individuale o direttore della farmacia gestita dalla società;

d) stabilire, fermo restando il diritto di prelazione dei comuni per l'acquisizione della titolarità del 50 per cento delle nuove farmacie, nuove modalità per l'assegnazione delle farmacie private, sulla base di concorsi per soli titoli; prevedere, a tal fine, specifiche e differenziate maggiorazioni di punteggio per coloro che hanno prestato la loro attività in farmacie sussidiate; prevedere uno specifico punteggio per l'attività svolta dal farmacista, come titolare o dipendente, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; individuare il punteggio al di sotto del quale il partecipante al concorso è considerato non idoneo; confermare l'idoneità al concorso come requisito per l'acquisto di una farmacia, anche per successione; riservare l'acquisizione di farmacie rurali sussidiate a farmacisti di età inferiore a quaranta anni, fatte salve motivate eccezioni; riservare una quota delle farmacie messe a concorso a raggruppamenti di almeno tre farmacisti, con obbligo di trasformazione del raggruppamento in società, in caso di conseguimento della farmacia;

e) prevedere che, in sede di prima applicazione, delle nuove norme concorsuali non possono partecipare ai concorsi i titolari di farmacia, fatta eccezione per i titolari di farmacie rurali sussidiate;

f) liberalizzare gli orari di apertura delle farmacie, fermi restando i livelli minimi di servizio che devono essere assicurati da ciascun esercizio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di specifica competenza, del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini, i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.

3. I commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono abrogati. Al dodicesimo comma dello stesso articolo, le parole: ''un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni''.

4. All'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: ''per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale'' sono inserite le seguenti: ''e per gli accordi inerenti alle convenzioni con le farmacie pubbliche e private''.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla base dei dati di farmacovigilanza e della documentazione scientifica disponibile, nonché tenendo conto della classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura adottata in altri Paesi dell'Unione europea, sottopone a revisione l'elenco dei medicinali attualmente sottoposti al regime di vendita su prescrizione medica, individuando i medicinali di uso consolidato che possono essere utilizzati con sufficiente sicurezza dai cittadini senza necessità di prescrizione medica, e provvedendo alla conseguente modifica della loro classificazione ai fini della fornitura».